Istituto Superiore "G. Minutoli"

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Prot.n.3684/C2 del 12-3-2015

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA

LORO SEDI

 

OGGETTO:     Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Alla luce degli ultimi chiarimenti forniti sulla materia e pur in attesa di ulteriori chiarimenti, si fa presente che, al momento non appare possibile prescindere  dalla disciplina prevista dall’art. 4, comma 16 bis, del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in legge n. 125 del 30/10/2013 che ha novellato l’art. 55 septies comma 5 ter del D.l.vo 165/2001, che, pertanto, si applica anche agli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e alle Istituzioni educative in quanto ricompresi tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.l.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Di conseguenza le indicazioni contenute nella circolare n. 2/2014 del Dipartimento per la Funzione Pubblica si applicano anche al personale della scuola.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si precisa quanto segue:

1.      Per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi);

2.      La giustificazione dell’assenza, nei casi previsti (permessi per documentati motivi personali) avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha erogato la prestazione, che può essere consegnata personalmente dal dipendente o trasmessa direttamente per via telematica dal medico o dalla struttura. Dall’attestazione devono risultare: qualifica e sottoscrizione del soggetto che la redige- l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o prestazione – il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente della struttura. L’attestazione non deve indicare né la diagnosi né il tipo di prestazione;

3.      In caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie o esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia (invio da parte del medico del certificato di malattia telematico) e in caso di controllo medico-legale l’assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante l’attestazione di presenza della struttura sanitaria;

4.      Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, devono sottoporsi periodicamente anche per lunghi periodi a terapie comportanti incapacità al lavoro è sufficiente un’unica certificazione (anche cartacea) che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. A tale certificazione dovranno poi seguire le singole attestazioni di presenza dalle quali dovrà anche risultare che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritte dal medico;

5.      L’attestazione di presenza può essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da modello allegato).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Pietro Giovanni La Tona)

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